Descrizione

I Comuni hanno il compito di valorizzare le libere forme associative e promuovere organismi di partecipazione popolare, tra cui la petizione (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 8, com. 1).
La petizione è infatti uno degli strumenti di democrazia diretta previsto dall'ordinamento italiano, insieme al referendum e all’iniziativa legislativa popolare.
Nello statuto di ciascun Comune devono quindi essere previste (Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267, art. 8, com. 3):
- forme di consultazione della popolazione, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati per promuovere interventi e migliorare la tutela di interessi collettivi
- le garanzie che la pubblica amministrazione esamini tempestivamente queste iniziative popolari.
In Comune di Caravaggio …
L'art. 44 dello Statuto del Comune di Caravaggio prevede che "Qualsiasi cittadino, Associazione o gruppo, può depositare presso la Segreteria Comunale, istanze, petizioni, proposte tendenti alla miglior tutela di interessi collettivi. La Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione per le garanzie statutarie sull'ammissibilità, riferisce al Consiglio Comunale che delibererà entro 60 giorni dal deposito."
La petizione può essere depositata attraverso Protocollo.
L'Ufficio Segreteria curerà la comunicazione agli Amministratori e la presentazione in Consiglio Comunale.
